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FAQ

Attualmente non è ancora stata attivata l’iscrizione al Fondo TPL Salute per i membri del nucleo familiare degli iscritti, la possibilità è contemplata nel Regolamento per poterla eventualmente attivare in futuro. Quando questo avverrà, saranno debitamente dettagliate modalità e quote.

Ai fini della detrazione fiscale delle spese sanitarie, è possibile indicare in sede di dichiarazione dei redditi solamente le spese sanitarie che si sono effettivamente sostenute e sono rimaste direttamente a carico del contribuente (come previsto dall’art. 15 comma 1 del Testo Unico per le imposte sui Redditi – TUIR). Nel caso di rimborso totale delle spese sanitarie da parte delle compagnie UniSalute e AIG-Odontonetwork o del pagamento diretto delle prestazioni alla Struttura Sanitaria da parte delle Compagnie (forma diretta), non essendo più la spesa sanitaria a carico diretto del contribuente, questa non può essere portata dallo stesso in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Nel caso invece di rimborso parziale o del pagamento di una franchigia da parte dell’iscritto, la parte di spesa non rimborsata o la cifra corrispondente alla franchigia potranno essere portate in detrazione in quanto spese rimaste a carico del contribuente.
 

Si entra in copertura con Fondo TPL Salute il trimestre successivo a quello di registrazione da parte dell’azienda dei dati anagrafici dei lavoratori sul gestionale preposto e dopo il pagamento da parte della stessa della quota dovuta.

Secondo lo Statuto del Fondo, la qualità di iscritto viene meno nei seguenti casi: 
- risoluzione/cessazione, per qualunque causa, del rapporto di lavoro
- compimento di gravi irregolarità nei confronti del Fondo, ascrivibili all’iscritto o ai suoi familiari, su iniziativa del Consiglio di amministrazione
- morte dell’iscritto
- morosità.

Il CCNL Autoferrotranvieri – Internavigatori e il CCNL noleggio autobus con conducente e relative attività correlate prevedono l’obbligatorietà per le aziende a provvedere all’iscrizione al Fondo TPL 
Salute di tutti i lavoratori dipendenti, non in prova, assunti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti.

Nel caso in cui un’azienda non comunichi i dati anagrafici o non corrisponda la contribuzione prevista per i lavoratori, le coperture sanitarie non potranno essere attivate.
 

A partire dall’annualità 2025 e come regolamentato dalla circolare 7/2024, le aziende potranno registrare autonomamente sull’apposito programma gestionale https://tpl.sanisoft.it/ gli aggiornamenti alla forza in base allo schema di seguito riportato:
- Primo trimestre: forza lavoro al 31/10 dell’anno precedente (es. 31/10/2024 per il I trimestre 2025)
- Secondo trimestre: forza lavoro al 31/01 dell’anno di riferimento
- Terzo trimestre: forza lavoro al 30/04 dell’anno di riferimento
- Quarto trimestre: forza lavoro al 31/07 dell’anno di riferimento

Sulla base dei dati forniti, il programma provvederà al calcolo della quota a carico di ogni azienda e alla produzione della distinta di pagamento.
Per le assunzioni e trasformazioni (a tempo indeterminato e termine periodo di prova) inserite successivamente alla data di calcolo della forza, risulteranno aderenti ed entreranno in copertura dal trimestre successivo: ad esempio tutti i dipendenti con data di assunzione (superato il periodo di prova) o trasformazione a tempo indeterminato dal 1/11/2024 incluso risulteranno in copertura dal secondo trimestre 2025.

Per i dipendenti cessati successivamente alla data di calcolo della forza è previsto il pagamento della quota di contribuzione per l’intero trimestre e saranno coperti dalla polizza sanitaria per il medesimo periodo: ad esempio, tutti i dipendenti con data di cessazione (o nomina a dirigente) dal 1/11/2024 incluso risulteranno ancora in copertura nel primo trimestre 2025 e saranno esclusi dal secondo trimestre 2025.
Questo implica anche che, per tutte le variazioni successive alla data prevista come termine ultimo per la comunicazione delle anagrafiche, non è previsto alcun conguaglio o recupero della quota: il lavoratore rimarrà in copertura per tutto il trimestre successivo a quello di avvenuta cessazione, analogamente, il lavoratore assunto a tempo indeterminato (finito il periodo di prova) dopo la data prevista come termine ultimo per la comunicazione delle anagrafiche dovrà attendere il trimestre successivo per l’attivazione della copertura.

Tutti i trimestri hanno il medesimo funzionamento.

A partire dall’anno 2025, il versamento del contributo aziendale avrà cadenza trimestrale anticipata rispetto al trimestre di copertura secondo lo schema di seguito riportato:
- Primo trimestre: 36,00€ a singolo dipendente, data del versamento 16/11 dell’anno precedente
- Secondo trimestre: 36,00€ a singolo dipendente, data del versamento 16/02 dell’anno di riferimento
- Terzo trimestre: 36,00€ a singolo dipendente, data del versamento 16/05 dell’anno di riferimento
- Quarto trimestre: 36,00€ a singolo dipendente, data del versamento 16/08 dell’anno di riferimento

Le prestazioni a cui hanno diritto gli iscritti sono elencate nel Piano Sanitario, scaricabile da APP e sito internet del Fondo TPL Salute https://www.tplsalute.it/ , o verificabili contattando direttamente le Centrali Operative delle Compagnie (UniSalute 800 009904, AIG-Odontonetwork 800 928213).
 

È possibile contattare la Centrale Operativa UniSalute attraverso la registrazione nell’area web riservata del sito https://www.unisalute.it/ , la registrazione sulla App Mobile UniSalute UP disponibile su Play Store e App Store e tramite contatto telefonico al numero verde 800 009904.
È possibile contattare la Centrale Operativa di AIG-Odontonetwork attraverso la registrazione nell’area web riservata del sito https://www.onhc.it/onhc-servizi-sanitari-e-welfare/service-provider/odontonetwork/ , la registrazione sulla App Mobile ONHC-Odontonetwork disponibile su Play Store e App Store, tramite contatto telefonico al numero verde 800 928213 e tramite richiesta via e-mail alla casella di posta dedicata tplsalute@odontonetwork.it
 

Per accedere alle prestazioni sanitarie del Fondo TPL Salute, bisogna fare riferimento alle due Compagnie assicurative UniSalute (per le prestazioni sanitarie) e AIG-Odontonetwork (per le prestazioni odontoiatriche).
Ci sono diverse modalità per prenotare le prestazioni: contattando le Centrali Operative delle due Compagnie (800 009904 per UniSalute e 800 928213 per AIG-Odontonetwork), accedendo alla propria area riservata sulla app o sul sito web delle Compagnie oppure, solo nel caso di UniSalute e solo dopo aver verificato che la prestazione sia in copertura e la struttura sanitaria scelta sia convenzionata con la Compagnia, prenotando direttamente presso la struttura scelta. In quest’ultimo caso sarà successivamente necessario inviare la prescrizione medica con specifica del quesito diagnostico e la fattura a UniSalute per il rimborso.

Per conoscere quali siano le strutture convenzionate con UniSalute più vicine, bisogna accedere alla propria area riservata su www.unisalute.it, cliccare su “Strutture” e successivamente cliccare su “Vai alle strutture sanitarie”.
Per conoscere quali siano le strutture convenzionate con AIG-Odontonetwork più vicine è necessario accedere alla propria area riservata su www.onhc.it/odontonetwork.it, cliccare su “Utenze” e successivamente cliccare su “Consultazione Strutture Sanitarie.
 

No, non è lecito richiedere il rimborso per la stessa spesa sanitaria a più forme di sanità complementare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1910 del Codice civile (Assicurazione presso diversi assicuratori): “Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 
1913, indicando a ciascuno il nome degli altri.  L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.” La normativa, dunque, vieta il cosiddetto doppio rimborso.
Nel caso specifico della richiesta di rimborso per un ricovero a UniSalute, tuttavia, la diaria di ricovero rappresenta un’eccezione, in quanto non è legata a una spesa sanitaria specifica (come invece una fattura medica o un ticket), ma rappresenta un’indennità forfettaria per ogni giorno di ricovero ospedaliero. Non essendo una duplicazione di rimborso per una spesa documentata, può essere richiesta anche a più casse o fondi, purché ciò sia previsto dai regolamenti di ciascun ente.
Nel caso specifico della polizza odontoiatrica AIG, inoltre, questa non prevede comunque rimborsi ad esclusione dei ticket sanitari pagati in caso di infortunio da circolazione stradale o a seguito di alcune patologie.

No, non sono previsti attualmente rimborsi spese per l’acquisto di lenti da vista e occhiali.

Il rimborso per visite specialistiche o intramoenia presso medici non convenzionati con la Compagnia è previsto solamente nel caso in cui la provincia di residenza dell’iscritto sia sprovvista di strutture convenzionate con UniSalute, e sempre previa autorizzazione della Centrale Operativa (800 009904). Si consiglia di verificare i dettagli per ogni specifica garanzia consultando la guida al Piano Sanitario.
 

Nel futuro il Fondo si assumerà l’impegno di coinvolgere anche fasce differenti, con la consapevolezza che occorrerà valutare la sostenibilità economica e che generalmente la prevenzione, viene consigliata ad una certa fascia di età il base alla tipologia di prestazione. Le campagne di Prevenzione promosse dal Fondo sono preventivamente soggette alla valutazione ed al parere dei medici appartenenti allo staff della Compagnia erogatrice del servizio.
 

La polizza odontoiatrica AIG per il Fondo TPL Salute prevede l’erogazione delle prestazioni assicurate solo ed esclusivamente presso centri convenzionati con Odontonetwork.
Non è prevista la forma di rimborso in accesso diretto, ovvero tramite utilizzo di centri non direttamente convenzionati con Odontonetwork.
Totale: 17
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TPL Salute
Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale per i lavoratori del settore trasporto pubblico locale
Viale delle Milizie 38, 00192 - Roma (RM)
Codice Fiscale 97845140157
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